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Fnsi 06 Nov 2008

Detassazione degli straordinari, il parere del direttore generale della Fnsi Giancarlo Tartaglia

Su richiesta di numerosi colleghi, pubblichiamo il parere del direttore generale della Fnsi Giancarlo Tartaglia sul capitolo "detassazione dei compensi per lavoro straordinario", già pubblicato nel periodico dell'Associazione Stampa Emilia Romagna (numero 3 - ottobre 2008).

Su richiesta di numerosi colleghi, pubblichiamo il parere del direttore generale della Fnsi Giancarlo Tartaglia sul capitolo "detassazione dei compensi per lavoro straordinario", già pubblicato nel periodico dell'Associazione Stampa Emilia Romagna (numero 3 - ottobre 2008).

L’art 2 del recente D.L. 27/05/2008 n.93 (“misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”) ha introdotto un meccanismo di tassazione agevolata per i compensi dovuti a seguito di prestazioni in orario straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per i compensi dovuti a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’azienda. Per lavoro straordinario si intende quello prestato dal giornalista oltre l’orario normale di 36 ore a settimana definito dalla norma contrattuale (art. 7 CNLG). Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal giornalista con contratto part-time oltre l’orario ordinario convenuto. Per compensi dovuti a incrementi di produttività ecc. devono intendersi tutte quelle erogazioni previste dalla contrattazione aziendale di secondo livello, ai sensi dell’art. 46 del CNLG, ivi compresi premi di rendimento, premi e somme corrisposte, una tantum ecc. L’ambito di applicazione della predetta normativa è, tuttavia, molto ristretto. L’agevolazione si applica esclusivamente al settore privato. Ne sono, conseguentemente, esclusi tutti i giornalisti che prestano attività lavorativa negli uffici stampa degli enti pubblici. Inoltre, trattandosi di una misura temporanea, essa riguarda esclusivamente i compensi erogati dalle aziende per prestazioni di lavoro straordinario effettuate tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008. Quindi, non vi rientrano i compensi percepiti nel mese luglio quando siano però relativi a prestazioni effettuate nel mese di giugno o, comunque, nei mesi precedenti. Vi rientreranno, invece, i compensi percepiti sino al 12 gennaio 2009, qualora si riferiscano a prestazioni lavorative effettuate nel precedente mese di dicembre. Un ulteriore limite riguarda il livello di reddito. Sono, infatti, titolari del diritto all’agevolazione tutti coloro che abbiano percepito nell’anno 2007 un reddito complessivo da lavoro subordinato inferiore a 30.000,00 euro. Per reddito complessivo devono intendersi tutti i redditi da lavoro subordinato (esclusi quindi i redditi da lavoro autonomo, ivi compresi quelli derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e da cessione di diritti d’autore, ma compresi i redditi da pensioni o assegni e equiparati) al netto dei contributi previdenziali (INPGI, Fondo Pensione Complementare) e assistenziali (CASAGIT), a carico del giornalista, percepiti nell’anno 2007. Sono esclusi dal computo della soglia di reddito anche gli eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, quando siano assoggettati a tassazione separata. Qualora il giornalista abbia avuto nel corso del 2007 più rapporti di lavoro con più datori è tenuto a comunicare all’amministrazione dell’azienda nella quale attualmente lavora, in forma scritta, l’importo complessivo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007. Identica comunicazione deve essere fatta dal giornalista che nel 2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Pertanto, a favore del giornalista che nel 2007 abbia percepito un reddito complessivo inferiore a 30.000,00 euro i compensi per le prestazioni previste dalla legge (straordinario, supplementare, incrementi di produttività, ecc.) erogati nel periodo luglio-dicembre 2008, nel limite complessivo di 3.000,00 euro lordi, non saranno soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, bensì ad una imposta unica sostitutiva nella misura del 10%. I compensi eccedenti il predetto limite di 3.000,00 euro continueranno, invece, ad essere sottoposti alla normale tassazione Irpef. L’agevolazione trova applicazione nei confronti di tutti i giornalisti che abbiano un contratto di lavoro stipulato o trasformato prima della data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero prima del 29/05/2008. L’Agenzia delle Entrate con propria circolare dell’11/07/2008 ha specificato che rientrano tra i compensi per lavoro straordinario anche le possibili forfetizzazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale territoriale e aziendale. Rientrano, ovviamente, nella retribuzione per lavoro straordinario anche i compensi dovuti per il lavoro domenicale, quando ai sensi dell’art. 7 del CNLG non vi sia riposo compensativo. Il giornalista che, secondo quanto specificato, abbia diritto alla prevista agevolazione fiscale, ma non voglia usufruirne è tenuto a darne comunicazione scritta all’amministrazione della propria azienda. Può, infatti, darsi il caso che l’imposta sostitutiva sia meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dall’applicazione della forma agevolate. In considerazione dei limiti reddituali posti dalla norma è evidente che troverà nel nostro settore un’applicazione modesta. Essa, comunque, riguarda le fasce a basso reddito della categoria della categoria, in particolare: i praticanti e tutti coloro che si trovino nella fase iniziale dell’attività lavorativa e che abbiano soltanto i trattamenti minimi contrattuali. È, pertanto, opportuno che le Associazioni Regionali e i Comitati di Redazione, nell’ambito delle rispettive competenze si attivino per assicurare ai colleghi interessati tutta la necessaria assistenza al riguardo. Giancarlo Tartaglia (direttore della Fnsi)

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