Qualche giorno fa è tornata alla ribalta la questione degli accertamenti contributivi effettuati dall’Inps nei confronti dei professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza che – coerentemente a quanto previsto dal regime previdenziale vigente in queste ultime – non hanno versato la relativa contribuzione pur continuando ad esercitare la propria attività. L’iniziativa dell’Inps era stata originata da un’attività di incrocio dei dati fiscali con quelli previdenziali.
La pronuncia del Tribunale di Aosta ha di fatto annullato la cartella esattoriale pervenuta ad un professionista iscritto all’Eppi (l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali), non ritenendo valido il principio giuridico sul quale invece l’Inps aveva fondato la propria azione di recupero. In particolare, il giudice ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni contenute nei Regolamenti di quelle Casse che prevedono soltanto la facoltà - e non più l’obbligo - di continuare a versare la contribuzione dopo il 65° anno di età. Non esiste, secondo il giudice, un principio automatico che faccia scattare l’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell’Inps qualora il professionista ultrasessantacinquenne continui a svolgere la propria attività ma abbia deciso di avvalersi della facoltà di non versare la contribuzione alla propria Cassa di appartenenza. “Il principio espresso dal Tribunale – afferma il Presidente Andrea Camporese – appare di grande rilevanza perché conferma la posizione assunta dalle Casse su questa vicenda. Nell’ambito del sistema previdenziale esiste una netta separazione, a livello normativo, tra i liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle rispettive Casse di categoria e tutti gli altri lavoratori autonomi che, non avendo una Cassa specifica di appartenenza, devono essere obbligatoriamente assicurati alla Gestione separata dell’Inps. In ambito giudiziale queste argomentazioni saranno a breve oggetto di ulteriore esame a seguito di alcuni contenziosi sollevati anche da giornalisti destinatari dell’azione di recupero dell’Inps. La validità degli elementi a sostegno della posizione Adepp,avvalorate ulteriormente dal dispositivo della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Aosta, rendeopportuno e necessario un approfondimentonelle sedi istituzionali, al fine di individuare unasoluzione che non penalizzi i professionisti che hanno agito in buona fede, facendo affidamento e rispettando le norme regolamentari in vigore presso le rispettive Casse previdenziali.“