Pubblichiamo il testo integrale dell’accordo biennale (2005-2007) sottoscritto lunedì 19 dicembre 2005 tra la Federazione Nazionale della Stampa e il Coordinamento Aeranti-Corallo.
ACCORDO DI PROROGA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DEL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SOTTOSCRITTI TRA LE PARTI AERANTI-CORALLO E FNSI IL 3 OTTOBRE 2000 Il giorno 19 dicembre dell’anno 2005 in Roma tra Aeranti-Corallo rappresentata dal Coordinatore Marco Rossignoli e dal Componente dell’esecutivo Luigi Bardelli, Aeranti rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli, dal Segretario Generale Fabrizio Berrini, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta, nonché con l’intervento di Franco Allegretti, Virgilio Baresi, Flavio Bighinati, Fioravante Cavarretta, Serafino De Paris, Luigi Furlotti, Angelina Grande, Giovanni Piccolo, Gianni Prandi, Sergio Serafini, Umberto Tersigni, Enzo Galante, Sandra Mariani, Bruno Petrosino, Bruno Sofia, Paolo Torino, Marco Migli e Paolo Serretiello, assistiti dal consulente del lavoro Stefano Lovascio, Associazione Corallo rappresentata dal Presidente Luigi Bardelli, dal Consigliere delegato Alessia Caricato, nonché con l’intervento di Fausto Brioni, Claudio Cagnoni e Franco Rossi, assistiti dal consulente del lavoro Carlo Betori e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente, Franco Siddi, dal Segretario Generale, Paolo Serventi Longhi, dal responsabile della Commissione contrattuale Marco Gardenghi, dalla Giunta Esecutiva, composta da Guido Besana, Nazareno Bisogni, Domenico Castellano, Pier Sandro Devecchi, Ezio Ercole, Enrico Ferri, Maria Grazia Molinari, Giuseppe Nardi, Carlo Parisi, Cinzia Romano, Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Roberto Seghetti, e dai colleghi Domenico Affinito, Amadore Agostini, Giovanni Ambrosino, Francesco Birocchi, Carlo Bugiardini, Tiziano Bullato, Ylenia Caioli, Rocco Cerone, Cynthia D’Ulizia, Mauro Denigris, Andrea Frailis, Camillo Galba, Nino Germano, Elena Golino, Nathalie Grange, Alessandro Guarasci, Pierpatrizia Lava, Giuseppe Mariconda, Fabrizio Masciangioli, Enrico Mirani, Angelo Oliveto, Fabio Paci, Paolo Pichierri, Orazio Provini, Piergiorgio Severini, Stefano Tallia, Maxia Zandonai assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia si è convenuto quanto segue: 1) Il Contratto collettivo di lavoro e il Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa firmati tra le parti il 3 ottobre 2000 e scaduti il 2 ottobre 2004 sono integralmente prorogati sino al 31 dicembre 2007 con le seguenti modifiche e integrazioni: 2) Ambito di applicazione del contratto Il contratto collettivo ed il regolamento si applicano nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché nelle agenzie di informazione radiofonica e televisiva. 3) Incremento dei minimi I valori minimi tabellari in atto sono incrementati per il teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico di euro 46,21 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2006 e di ulteriori euro 46,21 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2007. I valori minimi tabellari in atto del teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico sono incrementati di euro 35,85 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2006 e di ulteriori euro 35,85 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2007. I valori minimi tabellari in atto del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico sono incrementati di euro 32,32 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2006 e di ulteriori euro 32,32 a partire dal periodo di paga relativo a gennaio 2007. L’indennità di vacanza contrattuale prevista dal verbale di accordo sindacale del 15 febbraio 2005 cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 2006. La tabella dei nuovi minimi è riportata in allegato al presente verbale sotto la lettera “A”. 4) Tredicesima mensilità A partire da dicembre 2006 l’ammontare della 13a mensilità sarà pari a 30/26esimi della retribuzione mensile ragguagliata al periodo di maturazione. 5) Orario di lavoro Con riferimento a quanto disposto dall’art.7 del vigente CCNL le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40a ora, oggi non retribuite, saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazioni, secondo le seguenti scadenze: - a partire dal 1° luglio 2006 sarà retribuita la quarantesima ora (resteranno non retribuite le ore dalla trentasettesima alla trentanovesima); - a partire dal 1° dicembre 2007 saranno retribuite la trentanovesima e la quarantesima ora (resteranno non retribuite le ore dalla trentasettesima alla trentottesima). Le residue 2 ore saranno successivamente retribuite secondo le scadenze e le modalità che le parti concorderanno in sede di rinnovazione contrattuale quadriennale e comunque non oltre il 1° gennaio 2011. In tale sede le parti si impegnano a riesaminare l’intera materia. 6) Prestazione lavorativa multimediale Premesso che i direttori sono chiamati a garantire l’autonomia delle singole testate, l’opera del giornalista nel corso dell’orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, nel rispetto delle sue competenze professionali, anche per le eventuali testate on line prodotte dall’azienda, fermo restando che la sua prestazione deve comunque svolgersi prevalentemente nella testata di appartenenza. 7) Decreto legislativo 18.9.2003 n. 276 (Legge Biagi) Con riferimento a quanto previsto dal punto 7 dell’accordo 3 dicembre 2003 le parti confermano l’impegno a proseguire nell’esame congiunto delle disposizioni e delle nuove tipologie contrattuali previste nel decreto legislativo 18 settembre 2003 n. 276 per verificarne l’applicabilità al settore per quanto attiene le prestazioni di lavoro giornalistico. Nello stesso ambito le parti proseguiranno nell’esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa e nella verifica degli aspetti applicativi del Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti il 3 ottobre 2000. Le conclusioni delle verifiche su entrambi i predetti punti costituiranno oggetto d’intesa tra le parti in sede di rinnovo del contratto quadriennale. 8) Contratti a termine Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 le parti, avendo con il presente accordo prorogato sino al 31 dicembre 2007 tutta la normativa prevista dal contratto 3 ottobre 2000, convengono che, in relazione alla stipula dei contratti a termine, continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall’articolo 4 del richiamato CCNL 3 ottobre 2000. 9) Prestazioni professionali Ad integrazione del Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le parti concordano che: in presenza di prestazioni professionali occasionali le aziende del settore si impegnano al pagamento dei compensi concordati con il singolo collaboratore entro 30 giorni dall’avvenuta prestazione. 10) Contribuzione ai collaboratori coordinati e continuativi In relazione alla contribuzione previdenziale le parti auspicano che anche nel settore giornalistico le modalità di adesione e di versamento contributivo alla gestione separata dell’Inpgi per i collaboratori coordinati e continuativi siano equiparate alla normativa generale prevista per tutti gli altri settori produttivi. Alla scadenza del presente accordo le parti procederanno alla rinnovazione del contratto quadriennale. AERANTI-CORALLO AERANTI CORALLO FNSI Link al testo completo dell’accordo con tabelle
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