Una nuova sezione dedicata alle sentenze emesse finora, da aggiornare con cadenza mensile, in materia di Ex Fissa: il sito dell’Inpgi si arricchisce di una nuova area a disposizione degli iscritti. A darne notizia è il direttore generale dell’Istituto, Mimma Iorio, che rileva: “Alla data odierna sono state emesse le prime 19 sentenze di merito, di cui si registrano ben 18 decisioni a favore dell’Istituto (raccolte nel sito) e soltanto una pronuncia contraria”.
L’Inpgi ha pubblicato sul suo sito internet una nuova
sezione dedicata all’Ex Fissa “nella quale – scrive in una nota il direttore
generale dell’Istituto, Mimma Iorio – confluirà una raccolta giurisprudenziale
di sentenze favorevoli all’Istituto in materia, dalla quale finora emerge che
le azioni giudiziali proposte dai giornalisti nei confronti dell’INPGI, volte
all’immediato pagamento della prestazione cd. “ex fissa”, non appaiono
minimamente fondate”.
“È stato infatti rilevato – prosegue il comunicato del direttore Iorio – che
non fa capo all’Inpgi la prestazione ingiunta, essendo documentalmente provata la totale autonomia
del Fondo Integrativo Contrattuale rispetto all’Istituto”.
Fondo che, scrive ancora il direttore generale, “eroga infatti un trattamento
di fonte contrattuale collettiva, finanziato dalle aziende editoriali e
rispetto ad esso il ruolo dell’Istituto è ‘inequivocabilmente’ limitato alla
gestione del Servizio Cassa , con contabilità separata e con un regime di
completa autonomia finanziaria, senza alcuna commistione con il proprio
patrimonio e le proprie risorse, destinate al pagamento delle pensioni”.
Secondo le sentenze archiviate nella nuova sezione, “ciò giustifica ampiamente
– precisa Iorio – la clausola contenuta nell’art. 6 ultimo comma della
Convenzione e nell’art. 11 del
Regolamento, secondo cui l’INPGI “è esonerato dall’obbligo di corrispondere
le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e
fino al momento della ricostituzione”.
“Giudizialmente – si legge ancora nella nota dell’Istituto – è risultato anche
dimostrato che l’Inpgi è esente da ogni responsabilità per il ritardo nella
erogazione della prestazione richiesta, essendo detto ritardo addebitabile
unicamente allo stato pregresso di illiquidità del Fondo (che si tentò di
risolvere con l’Accordo FIEG-FNSI del 2010 e di recente risolto con l’Accordo
Collettivo del giugno 2014)”.
“D’altro canto – rileva ancora la nota – i pronunciamenti in questione
escludono anche che nel comportamento dell’Istituto sia ravvisabile una qualche
responsabilità dell’attuale stato di incapienza del Fondo (In particolare nella
sentenza n. 3222 del 2015 viene chiarito: “dai documenti versati in atti (
…) emerge chiaramente, e non è
seriamente contestabile, che l’Istituto abbia non solo correttamente segnalato
la carenza di liquidità del Fondo, ma attivamente partecipato con le parti
sociali alle iniziative sollecitate dai Ministeri Vigilanti al fine di
risolvere la accertata situazione di insufficiente liquidità del
Fondo”. E ciò, rileva il Giudice, sia in passato, con la delibera conseguente
agli accordi del 2010, sia con riferimento alle delibere conseguenti
all’accordo collettivo del giugno 2014, di cui è prova l’approvazione
ministeriale del 9 febbraio 2015)”.
“L’assenza di ogni tipo di responsabilità dell’Inpgi – conclude quindi il
direttore Iorio – per tute le vicende del Fondo trova ulteriore conferma nella
sentenza del Tribunale di Napoli (sent. 2095 del 2015) in cui viene più in
generale esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per le questioni attinenti
il funzionamento del Fondo e il pagamento della ex fissa. Alla data odierna
sono state emesse le prime 19 sentenze di merito, di cui si registrano ben 18
decisioni a favore dell’Istituto (raccolte nel sito) e soltanto una pronuncia
contraria”.
La nuova sezione, che sarà aggiornata con cadenza mensile, è consultabile qui.