Pubblichiamo i risultati del voto dei delegati al XXVI Congresso della Fnsi relativi alle modifiche statutarie
PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO
VOTATE DAL CONGRESSO
A)
Principi del patto federativo
Aggiungere dopo il 3° comma la seguente formulazione: la Federazione della Stampa riconosce e basa la propria azione e la propria rappresentanza sul principio delle pari opportunità, sancito dalla Costituzione Italiana e in base a questo principio favorisce la partecipazione di genere alla vita dei suoi organismi.
(approvata con 222 voti favorevoli, 77 contrari e 3 bianche)
B)
Articolo 1
Modificare come segue il 2° comma:Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6: il Sindacato Giornalisti Abruzzesi; l'Associazione della Stampa di Basilicata; il Sindacato dei Giornalisti della Calabria; l'Associazione Napoletana della Stampa; l'Associazione della Stampa Emilia-Romagna; l'Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Stampa Romana; l’Associazione Ligure dei Giornalisti; l'Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l'Associazione della Stampa Subalpina; l'Associazione della Stampa di Puglia; l'Associazione Stampa del Molise; l'Associazione Stampa Sarda; l'Associazione Siciliana della Stampa; l'Associazione della Stampa Toscana; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l'Associazione Stampa Umbra; l'Associazione Stampa Valdostana; il Sindacato Giornalisti del Veneto.
(approvata con 224 voti favorevoli, 75 contrari e 3 bianche)
C)
Articolo 2
Sostituire al 4° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Sostituire al 5° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
(approvata con 222 voti favorevoli, 75 contrari e 5 bianche)
D)
Articolo 2
Aggiungere tra il 4° e il 5° c.p.v. il seguente nuovo c.p.v.:
“l’iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete”
(approvata con 220 voti favorevoli, 78 contrari e 4 bianche)
E)
Articolo 3
Aggiungere al punto e) la seguente formulazione:
e. favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della Federazione.
(approvata con 216 voti favorevoli, 79 contrari e 7 bianche)
F)
Articolo 3
Inserire il seguente nuovo punto f):
f. tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la commissione per il lavoro autonomo, chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale;
e riclassificare i punti successivi.
(approvata con 200 voti favorevoli, 75 contrari e 7 bianche)
G)
Articolo 8
Riscrivere come segue il 4° comma: Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni tre quattro anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.
(approvata con 242 voti favorevoli, 53 voti contrari, 7 bianche)
H)
Articolo 8
Riscrivere come segue il 5° comma: Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il maggiore contratto collettivo di lavoro.
(approvata con 217 voti favorevoli, 77 contrari e 8 bianche)
I)
Articolo 9
Modificare come segue il 1° capoverso: Il congresso nazionale è costituito da 208 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti tra gli iscritti alle AA.RR.SS.. Quale espressione del vincolo federativo ciascuna AA.RR.SS. – quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1000 – ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 2 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da 1 delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.
(respinta con 204 favorevoli, 89 contrari e 9 bianche)
L)
Articolo 9
Modificare come segue il 3° c.p.v.: Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. - al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso - per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti alle AA.RR.SS. che abbiano conseguito almeno un quoziente pieno.
(respinta con 200 voti favorevoli, 94 contrari e 8 bianche)
M)
Articolo 9
Aggiungere al 5° capoverso la seguente formulazione: partecipano alla ripartizione dei delegati soltanto le liste che abbiano raggiunto il quoziente sopra indicato.
(respinta con 198 voti favorevoli, 96 contrari e 8 bianche)
N)
Articolo 11
Aggiungere il seguente ultimo capoverso: all’ufficio di presidenza del congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste, dall’ufficio di presidenza è possibile ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.
(approvata con 221 voti favorevoli, 72 contrari e 9 bianche)
O)
Articolo 14
Aggiungere alla fine del 4° c.p.v. il seguente testo: “partecipano all’assegnazione soltanto le liste che abbiano raggiunto almeno un quoziente pieno”
(respinta con 194 voti favorevoli, 91 contrari e 17 bianche)
P)
Articolo 16
Sostituire come segue il 2° comma: Il CN è costituito, oltre che dal Segretario Generale, da 70 giornalisti professionali e da 23 giornalisti collaboratori
Modificare come segue il 3° comma:
Fanno parte del CN:
a. i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
b. 22 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
c. dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
d. i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti;
e. un giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni.
(respinta con 187 voti favorevoli, 97 contrari e 18 bianche)
Q)
Articolo 16
Modificare come segue il 4° comma: Dopo le parole “in presenza nella delegazione di due o più liste, l’assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti a cui provvedere” aggiungere le seguenti parole: “qualora due o più liste ottengano lo stesso resto o dovessero esprimere un numero di consiglieri superiori ai posti disponibili, il quoziente per l’assegnazione dei consiglieri deve essere calcolato non per difetto bensì a quoziente pieno”
(respinta con 201 voti favorevoli, 83 contrari e 18 bianche)
R)
Articolo 30
Integrare come segue l’articolo: Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:
a. dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
b. riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
c. su richiesta del giornalista ricorrente o d’ufficio, affidare, ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;
d. formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.
(approvata con 212 voti favorevoli, 70 contrari e 20 bianche)