Dopo il blocco della perequazione in vigore negli anni 2012-2013 per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS (circa 19.000 euro annui lordi), la legge di stabilità 2014 ha ripristinato l’adeguamento dei trattamenti pensionistici all’inflazione.
La manovra, per il biennio 2014-2016, riconosce la perequazione alle pensioni secondo il seguente meccanismo:
1,20% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia fino a euro 19.321,77 ( 3 volte minimo INPS);
1,14% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 19.321,77 e euro 25.762,36 (tra 3 e 4 volte minimo INPS);
0,90% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 25.762,36 e euro 32.202,95 (tra 4 e 5 volte minimo INPS);
0,60% per gli importi pensionistici complessivi rientranti nella fascia tra euro 32.202,95 e euro 38.643,54 (tra 5 e 6 volte minimo INPS);
0,48% per gli importi pensionistici complessivi superiori ad euro 38.643,54 (superiori 6 volte minimo INPS).
Rispetto al passato, tuttavia, la legge di stabilità 2014 prevede che le suddette aliquote siano applicate all’importo complessivo rientrante nella fascia di appartenenza e non più in base alla ripartizione per scaglioni. Per esempio, ad una pensione di 30.000,00 euro annui lordi verrà applicata l’aliquota secca dello 0,90% sull’intero importo (30.000,00 x 0,90% = 30.270,00) e non più l’1,20% (per la parte fino a 19.321,77 euro) + 1,14 (per la parte da 19.321,77 a 25.762,36 euro ) + 0,90% (per la parte da 25.762,36 a 30.000,00 euro).
Sempre in base alla norma, per l’anno 2014, le pensioni superiori a 38.643,54 euro (6 volte il minimo INPS) saranno perequate ma soltanto sino a tale limite, al quale sarà applicata una percentuale di perequazione dello 0,48%. Quindi, tali trattamenti pensionistici vedranno applicato un importo fisso di perequazione di euro 185,49. A titolo di esempio, una pensione di importo annuo lordo pari a euro 60.000,00 – perequata secondo il meccanismo sopra indicato – ammonterà ad euro 60.185,49.
Inoltre la legge ha previsto che, negli anni 2015-2016 anche gli importi complessivamente superiori a 6 volte il minimo INPS si vedranno riconosciuto l’adeguamento all’inflazione nella misura del 45% dell’indice di perequazione sull’intero trattamento pensionistico.
Si ricorda che, per i titolari di più trattamenti pensionistici, la perequazione sarà applicata proporzionalmente, sulla base dei dati comunicati dal Casellario Centrale dei Pensionati.
Ai pensionati INPGI le nuove norme saranno applicate presumibilmente con la pensione di febbraio 2014 con gli arretrati relativi al mese di gennaio.