Il Comitato Esecutivo dell'Ordine nazionale ricorda agli Ordini regionali e a tutti coloro che fossero interessati, che non è più possibile effettuare l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicisti, dei dipendenti pubblici operanti negli uffici stampa
La legge 150/200 prevedeva infatti che solo coloro che erano in servizio negli uffici stampa al momento dell'approvazione della stessa legge, una volta frequentato il corso previsto dalla normativa (organizzato ad esempio dal Formez d'intesa con l'Ordine nazionale o con gli Ordini regionali), potessero continuare a svolgere il loro incarico. Di conseguenza il Consiglio nazionale aveva previsto la loro iscrizione come pubblicisti. Per tutti gli altri non esiste alcuna possibilità di sanatoria e, pertanto, l'iscrizione nell'Albo deve rispettare le norme previste dalla legge 69/63.