Sono un consigliere comunale di un comune della provincia di Caserta, vi chiedo semplicemente: " Può il portavoce dell'amministrazione comunale , all'interno di un comunicato stampa di resoconto di un consiglio comunale, riportare solo ed esclusivamente la posizione del "suo" Sindaco?
Non viene così lesa la dignità di ogni singolo consigliere comunale che ha partecipato attivamente al dibattito in consiglio comunale? Non è doveroso anche per un portavoce riportare la cronistoria ,seppur sintetica, di tutti gli interventi in consiglio comunale? C'è un codice deontologico? Quale è la differenza fra portavoce ed addetto stampa' Potete, per cortesia citarmi dei riferimenti normativi in materia? GRAZIE. Consigliere comunale GIUSEPPE DELL'AVERSANA Illustre Consigliere, il quesito posto al GUS Nazionale è quanto mai interessante e rafforza la posizione di chi sostiene che la garanzia sulla corretta informazione, non di parte, sia di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa e al cui interno possono lavorare soltanto coloro che sono iscritti all'albo dei Giornalisti, professionisti e pubblicisti. La legge 150 e la Direttiva Frattini sono molto chiari e non si prestano ad equivoci. Il primo comma dell'articolo 7 statuisce che " l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche estraneo all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione ". Di conseguenza il portavoce è alle dirette dipendenze dell'organo di vertice ed informa in merito all'attività di quest'ultimo. L'informazione, intesa nel senso di rispondere in maniera pluralistica alla domanda di informazione che viene dai cittadini, è compito dell'Ufficio stampa. Il terzo comma della citata legge stabilisce che l'ufficio stampa " cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione ". Il giornalista, secondo la Carta dei doveri approvata nel luglio 1993, è responsabile della corretta informazione e questa responsabilità non può mai essere subordinata ad interessi di altri e particolarmente dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. In un ente territoriale è l'Ufficio stampa a dover dare comunicazione su di un determinato problema, o iniziativa, delle posizioni assunte dai vari gruppi che formano lo schieramento politico di rappresentanza degli interessi dei cittadini. Sul Portavoce il Presidente del GUS Nazionale ha scritto un saggio che è stato pubblicato su Opinioni e Confronti, rivista trimestrale di economia e diritto, in merito ai compiti ed ai limiti. Per concludere il Legislatore ha attribuito al Portavoce ed all'Ufficio stampa il compito di informare, di dare visibilità all'attività pubblica e ben delineando quali sono le rispettive sfere di competenza. Gino Falleri Presidente Nazionale del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa.