Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
- Per sapere - premesso che:
il comma 1 dell’art. 76 della legge 29 dicembre 2000 n. 388 ha disposto che l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Successivamente, con nota del 24 settembre 2003 (prot. n. 9PP/80907) il Ministero del lavoro ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica amministrazione – sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi; sempre con nota del 24 settembre 2003 (prot. n. 9PP/80907) il Ministero del lavoro ha chiarito che, per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata, l’Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza ed è, quindi, l’unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina il loro rapporto di lavoro; il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro in più di un occasione ha rappresentato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) l’esigenza che vengano rimossi quei comportamenti che sono di ostacolo alla definitiva acquisizione all’Inpgi delle posizioni assicurative e dei relativi contributi previdenziali dei giornalisti operanti presso la sede centrale dell’Ente di via Ciro il Grande 21; presso la sede centrale dell’Inps opera un nutrito gruppo di giornalisti ai quali l’Ente di previdenza da anni rimborsa la quota di iscrizione all’Albo professionale per l’attività di stampa e informazione svolta per conto dell’Istituto -: come intenda intervenire il Ministro per far sì che l’Inps applichi le vigenti disposizioni di legge e, conseguentemente, attivi le procedure per il trasferimento all’Inpgi delle posizioni contributive relative ai dipendenti iscritti all’Albo la cui attività lavorativa è riconducibile alla professione giornalistica. Leoluca Orlando