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La sede del Tar del Lazio
Sentenze 10 Mag 2021

Rassegne stampa, il Tar ribadisce: «No alla riproduzione degli articoli senza autorizzazione»

Confermando il principio stabilito in due recenti pronunciamenti, il tribunale ha respinto il ricorso di Data Stampa contro i provvedimenti con i quali, lo scorso dicembre, l'Agcom aveva ordinato di rimuovere dal servizio i contenuti di alcune società  editrici di giornali recanti la clausola di riproduzione riservata.

La rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. Dopo aver respinto a metà aprile due ricorsi proposto da l'Eco della Stampa, il Tar del Lazio ha confermato questo principio anche nell'ambito di un ulteriore ricorso proposto da Data Stampa.

La società di media monitoring contestava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti con i quali nel dicembre scorso l'Agcom le ordinò di provvedere alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle società editrici RCS Mediagroup, Editoriale Domani, L'Unione Sarda, Sesaab e Società Editrice Sud, tutte associate alla Federazione Italiana Editori Giornali, recanti la clausola di riproduzione riservata, intimandole anche di interromperne la riproduzione.

Dopo aver ritenuto infondati i motivi di censura relativi alla ritenuta carenza assoluta di potere dell'Agcom sul tema, sulla preclusione del procedimento dell'Autorità in pendenza di un giudizio civile e di una sentenza passata in giudicato, e sulla ritenuta disparità di trattamento nei confronti degli altri operatori di settore, i giudici si sono concentrati sul tema della violazione della legge sul diritto d'autore.

Applicando tutte le coordinate normative al caso specifico, secondo il Tar «la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l'autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima». La conseguenza è che l'Agcom «ha correttamente posto alla base dell'ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d'autore».

Il provvedimento contestato quindi «si atteggia come atto plurimotivato, ove ciascuno dei motivi è sufficiente a fondare l'ordine dell'Autorità». (Ansa)

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