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Uffici Stampa 05 Gen 2013

Sì al contratto giornalistico ma come redattore ordinario Il caporedattore dovrà restituire la differenza di stipendio

Il giudice del lavoro di Agrigento ha condannato il Comune di Licata ad applicare il contratto giornalistico a un suo dipendente dal 2007 ad oggi, ma il giornalista dovrà restituire al Comune le differenze di stipendio del periodo 2005/2007 quando era stato erroneamente inquadrato come capo redattore. La sua qualifica corretta è quella di redattore ordinario. La vicenda giudiziaria ha preso le mosse dalla decisione dell’amministrazione di ritirare, in autotutela, la delibera di incarico al giornalista, inquadrandolo in una categoria inferiore e così demansionandolo.

Il giudice del lavoro di Agrigento ha condannato il Comune di Licata ad applicare il contratto giornalistico a un suo dipendente dal 2007 ad oggi, ma il giornalista dovrà restituire al Comune le differenze di stipendio del periodo 2005/2007 quando era stato erroneamente inquadrato come capo redattore. La sua qualifica corretta è quella di redattore ordinario. La vicenda giudiziaria ha preso le mosse dalla decisione dell’amministrazione di ritirare, in autotutela, la delibera di incarico al giornalista, inquadrandolo in una categoria inferiore e così demansionandolo.

Il giudice del Lavoro del tribunale di Agrigento, Andrea Pulini,  ha condannato il Comune di Licata ad applicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico al dipendente Antonio Morello dopo che l'amministrazione, in autotutela, aveva deciso di ritirare la delibera di incarico demansionando il giornalista all'inquadramento nella categoria C, posizione economica C5, profilo professionale "esperto". Al giornalista spetta la qualifica di redattore ordinario e non quella di  capo redattore riservata dal contratto solo a chi svolge “le funzioni di capo dell’ufficio stampa nelle Province e nei Capoluoghi di provincia”. Pertanto  il giornalista dovrà  restituire al Comune le differenze di stipendio del periodo 2005/2007 quando era stato erroneamente inquadrato come capo redattore.
Questa è la quarta sentenza, - dopo quelle di primo e secondo grado del tribunale di Messina e quella del Tribunale di Catania che ha condannato il Comune di Adrano -, che riconosce in modo incontestabile la piena applicabilità negli uffici stampa degli Enti locali della Sicilia del contratto collettivo del 24-10-2007 firmato da Fnsi e Associazione siciliana della Stampa con Anci e Urps e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione. Nel procedimento contro il Comune di Licata, l'Associazione siciliana della Stampa si era costituita in giudizio a fianco del giornalista Morello. "La sentenza - afferma l'Associazione siciliana della Stampa - confermando la chiara giurisprudenza che va ormai consolidandosi sempre più, boccia l'operato di quelle amministrazioni locali che avevano ritirato le delibere di incarico ai giornalisti con l'applicazione del contratto e, di fatto, conferma l'infondatezza della tesi sostenuta dall'ufficio della procura della Corte dei Conti che, dall'applicazione di questo contratto, aveva ipotizzato un eventuale danno erariale".
Il giudice del lavoro ha depositato la sentenza il 19 dicembre. Il Comune di Licata dovrà ora “inquadrare il giornalista Antonio Francesco Morello, con decorrenza 16.11.2OO7, nel profilo di redattore ordinario di cui al Contratto collettivo 24.10.2007 per I'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 16.11.2007) ed a corrispondergli il corrispondente trattamento economico e le differenze retributive conseguentemente maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 della legge n. 412/1991 ed ex art. 22 della legge  n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito”.
Il Tribunale nello stesso tempo ha condannato il giornalista Morello “a corrispondere al Comune di Licata le differenze retributive indebitamente percepite dal 1.10.2005 al 15.11.2OO7 per l'inquadramento nella qualifica di "Capo Redattore' anziché nella Categoria C - Posizione Economica C5 - Profilo Professionale di "Esperto", oltre interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito”. Il giudice del lavoro ha  compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Agrigento, 5 gennaio 2013
(da http://www.francoabruzzo.it/ fonti: http://www.televideoagrigento.net/pages/il-giudice-del-lavoro-condanna-il-comune-di-licata; http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/agrigento/dettaglio/articolo/gdsid/232238/;

 

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