CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca nel sito
Fnsi 16 Set 2005

Stati Generali “Uno statuto d’impresa che ponga limiti precisi agli intrecci e alle scalate editoriali a garanzia dell’autonomia dell’informazione”

“L’Assemblea degli “stati generali” del sindacato dei giornalisti italiani riuniti a Roma giovedì 15 settembre, chiede alle forze politiche di governo e di opposizione di affrontare il tema dell'autonomia e della libertà di informazione, messa in pericolo dai troppi intrecci proprietari, non solo a parole, ma con fatti concreti, a cominciare dall'approvazione di norme e regole di garanzia.

“L’Assemblea degli “stati generali” del sindacato dei giornalisti italiani riuniti a Roma giovedì 15 settembre, chiede alle forze politiche di governo e di opposizione di affrontare il tema dell'autonomia e della libertà di informazione, messa in pericolo dai troppi intrecci proprietari, non solo a parole, ma con fatti concreti, a cominciare dall'approvazione di norme e regole di garanzia.

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana comunica: “L’Assemblea degli “stati generali” del sindacato dei giornalisti italiani riuniti a Roma giovedì 15 settembre, chiede alle forze politiche di governo e di opposizione di affrontare il tema dell'autonomia e della libertà di informazione, messa in pericolo dai troppi intrecci proprietari, non solo a parole, ma con fatti concreti, a cominciare dall'approvazione di norme e regole di garanzia. In particolare gli stati generali dell'informazione propongono di introdurre nel nostro ordinamento lo statuto dell'impresa di informazione e norme più stringenti nel caso di scalate a società editoriali quotate, con l’obiettivo di una chiara distinzione di questo tipo di impresa da ogni altro interesse economico dei proprietari, a garanzia dell’autonomia del contenuto editoriale. Una bozza di proposta operativa dalla quale partire può essere quella seguente: 1 art. della legge 5 agosto 1981, n 416 e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi 1 bis, 1 ter,1 quater,1 quinquies, 1sexies,1 septies: 1 bis: «L'impresa editrice è organizzata per divisioni autonome. Obbligatoria è l'istituzione di una divisione autonoma per la sola informazione giornalistica. Detta divisione societaria fa capo alla direzione dell'impresa editoriale per quanto attiene alla gestione economica, ma risponde alla sola direzione giornalistica per quanto attiene all'informazione». 1 ter: «La divisione dell'impresa editrice che ha per oggetto l'informazione giornalistica ha un proprio statuto autonomo che fa parte integrante dello statuto dell'impresa e che fa esplicitamente richiamo ai criteri di libertà e di autonomia della stampa fissati dall'art.21 della Costituzione. I singoli giornalisti che violino lo statuto di autonomia dell'informazione possono essere pubblicamente richiamati dal responsabile dei diritti degli utenti previsto dal successivo comma 1 sexies, oltre che dal direttore responsabile della testata giornalistica e dall'Ordine dei giornalisti. La direzione giornalistica che violi lo statuto autonomo previsto dal corrente comma può subire un richiamo pubblico, oltre che dall'Ordine dei giornalisti, dal responsabile dei diritti degli utenti previsto dal successivo comma 1 sexies. In caso di ripetute e comprovate, gravi violazioni dello statuto autonomo il direttore responsabile delle testate giornaliste può essere deferito dal responsabile dei diritti degli utenti all'Ordine nazionale dei giornalisti. 1 quater: «Le attività di raccolta pubblicitaria e di promozione commerciale, cosiddetto marketing, non possono essere organizzate all'interno della divisione societaria che ha per oggetto l'informazione giornalistica». 1 quinquies: «La divisione dell'impresa editrice che ha per oggetto l'informazione giornalistica fissa ogni anno le linee della propria autonoma politica editoriale sulla base delle indicazioni esplicite di linea politico-editoriale indicate della direzione aziendale o della società controllante». 1 sexies: «La divisione dell'impresa editrice che ha per oggetto l'informazione giornalistica nomina ogni due anni un responsabile dei diritti degli utenti, fissandone pubblicamente compiti e poteri, in autonomia dalla direzione giornalistica, dalla direzione dell'impresa editrice o della società controllante. Detto incarico può essere affidato a una singola persona fisica, a più persone fisiche o a persone giuridiche. L'incarico di detto responsabile non può essere rinnovato per più di due volte». 1 septies: fermi restando gli obblighi di trasparenza sulla proprietà delle azioni di società editoriali, chiunque acquisisca, a titolo individuale o in accordo con altri soci, pacchetti azionari di dette società che superino quote del 5 per cento del capitale sociale deve chiarire quali progetti persegue e aderire formalmente allo statuto dell'impresa per la parte che riguarda l'autonomia e la libertà dell'informazione”.

@fnsisocial

Articoli correlati