Accogliendo il ricorso del sindacato regionale, il tribunale di Cosenza ha riconosciuto ad Antonio Francesco Virduci, “collaboratore autonomo” del ‘Quotidiano della Calabria’ dal 1999, la natura subordinata del rapporto di lavoro, condannando l’azienda editrice del quotidiano al pagamento delle differenze retributive nelle mansioni di collaboratore fisso ex articolo 2 del Cnlg Fieg-Fnsi.
Il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il rapporto di
lavoro di natura subordinata del giornalista Antonio Virduci (in foto)
condannando la Finedit Finanziaria Editoriale srl, editrice del Quotidiano
della Calabria, al pagamento delle differenze retributive nelle mansioni di collaboratore
fisso ex articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi.
A darne notizie è il sito internet www.giornalistitalia.it che ricostruisce come segue la
vicenda giudiziaria del giornalista calabrese.
“Il giudice del lavoro Giuseppina Bonofiglio ha pienamente accolto il ricorso
dell’ufficio legale del sindacato giornalisti della Calabria, rappresentato
dall’avv. Mariagrazia Mammì, dichiarando la natura subordinata del rapporto di
lavoro intercorso tra il giornalista e la Finedit dal 1° gennaio 1999 al
settembre 2008 per l’espletamento delle mansioni di collaboratore fisso del
Quotidiano della Calabria”.
“Antonio Francesco Virduci, 43 anni, giornalista pubblicista iscritto
all’Ordine della Calabria dal 25 novembre 2000, dal 1996 ha prestato la propria
attività lavorativa, senza alcun regolare contratto, nella redazione decentrata
di Reggio Calabria de ‘Il Quotidiano della Calabria’ occupandosi
prevalentemente di sport minori. Solo a gennaio 1999 gli veniva riconosciuto un
contratto di collaborazione giornalistica, in virtù del quale si impegnava a
fornire «articoli e servizi giornalistici sulla base dei singoli incarichi
fiduciari, di volta in volta conferiti», rinnovato il 2 novembre 2005 per un
anno. Tuttavia, anche dopo la scadenza del contratto, il giornalista ha
continuato a prestare la sua attività lavorativa sino a settembre 2008”.
“Sin dall’inizio, come evidenziato dall’ufficio legale del sindacato giornalisti
della Calabria, il rapporto di lavoro sì è svolto con le caratteristiche di un
vero rapporto di lavoro subordinato riconducibile al collaboratore fisso ex
art.2 del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico. In particolare, sono
presenti tutti gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato
riconducibile alla figura del collaboratore fisso e cioè: a) Vincolo di
subordinazione (che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione
dell’opera del collaboratore nell’organizzazione unitaria dell’impresa); b)
Continuità di prestazione con impegno costante mantenendo a disposizione del
datore di lavoro la propria opera nell’intervallo tra una prestazione e
l’altra, al fine di soddisfarne le esigenze di informazione ed eseguirne le
direttive”.
“Antonio Virduci ha svolto dal 1999 le mansioni riconducibili al collaboratore
fisso con continuità garantendo la sua presenza quasi quotidiana presso la
redazione di Reggio Calabria «mettendo a disposizione le proprie energie
lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di
notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione (quella
sportiva), attraverso la redazione sistematica di articoli (in media cinque-sei
alla settimana per un totale di 20-30 articoli al mese) o con la tenuta di
rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si è
assicurata così la copertura di detta area informativa, contando sulla
disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e
l’altra»”.
“Il rapporto lavorativo con il ‘Quotidiano della Calabria’ si interrompeva a
settembre 2008 in quanto «il direttore dell’epoca comunicava oralmente la
cessazione della collaborazione per non meglio motivate esigenze aziendali».
Con mail del 24 settembre 2008, Virduci chiedeva al direttore le motivazioni
della risoluzione della decennale collaborazione con il quotidiano ricevendo
come risposta un riconoscimento per il lavoro egregiamente svolto con ‘Il
Quotidiano’, ma la conferma della scelta aziendale di risoluzione della
collaborazione «per motivi economici»”.
“Ritenendo profondamente ingiusto il trattamento ricevuto, dopo quasi un
decennio di attaccamento alla testata, Antonio Virduci si è, quindi, rivolto al
segretario del sindacato giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, che ha
affidato il caso all’avv. Mariagrazia Mammì. Riscontrando che «il comportamento
della Finedit srl è illegittimo, nonché lesivo dei diritti del giornalista
perché ha pregiudicato, in maniera irreparabile, il patrimonio professionale
acquisito da Antonio Virduci», il sindacato giornalisti della Calabria ha
proposto un tentativo di conciliazione che, il 19 maggio 2010 presso la
Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, ha dato però esito negativo.
Da qui l’inevitabile controversia che ha portato alla sentenza del Tribunale di
Cosenza che ha condannato la Finedit al pagamento della somma complessiva di
41mila 810 euro e 39 centesimi, oltre interessi legali, dalla data di
maturazione dei crediti da calcolarsi sulle somme via via rivalutate dalla
medesima data al soddisfo. La Finedit è stata, inoltre, condannata al pagamento
delle spese legali (4mila 100 euro oltre Cpa e Iva) e di Ctu”.
Foto: giornalistitalia.it